Statuti

Statuti

 

Art. 1 Denominazione e sede

1Con la denominazione «DIGNITAS – Vivere degnamente – Morire de-gnamente» è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Maur.

2L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

 

Art. 2 Scopo

1L’Associazione,

consapevole che

– il suicidio rappresenta l’ultima libertà di una persona;

– urge ridurre l’elevatissimo numero di tentativi di suicidio, non solo il numero di suicidi;

– per ridurre sensibilmente il numero di tentativi di suicidio è imprescindibile offrire una consulenza globale, onesta e aperta;

– la maggior parte delle istituzioni dedicate alla prevenzione del suicidio rifiuta fondamentalmente il suicidio in sé, rendendosi così au-tomaticamente inadeguata a portare avanti tale compito;

– porre fine alla propria vita senza conoscenze specialistiche comporta un fallimento in 49 casi su 50, spesso con conseguenze gravi per la salute, rischi elevati anche per altre persone e in generale tanto dolore evitabile e un notevole peso per l’intera comunità;

– la Corte europea dei diritti dell’uomo ha decretato che il diritto all’autodeterminazione sancito dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo comprende anche il diritto di decidere autonomamente quando e come porre fine alla propria vita;

– pregiudizi ideologici secolari hanno finora impedito e continuano a impedire di disporre pienamente di questa libertà;

– il ricorso a questo diritto necessita di una riflessione ponderata, di uno scambio di pareri e di un aiuto basato sull’esperienza;

– in molti paesi, gran parte della popolazione auspica un suicidio assistito ragionevole ma si scontra con una legislazione risalente al XIX secolo che alla luce di numerosi sondaggi d’opinione rappresentativi non pare più essere democraticamente legittimata;

– i diritti dei pazienti, soprattutto in punto di morte, non vengono sempre rispettati e devono pertanto essere percepiti e fatti valere,

mira ad assicurare ai suoi membri destinatari una vita e una morte dignitose, ad assistere anche altre persone nell’affermazione di questo diritto fondamentale e a lottare per il rispetto di tale diritto in tutto il mondo.

2L’Associazione persegue questo scopo in particolare:

a) prestando, secondo le sue possibilità, consulenza e assistenza adeguate ai suoi membri destinatari qualora, nella vita come nella morte, sia messo a repentaglio il loro diritto alla dignità e, in particolare, vengano lesi i diritti umani e le libertà fondamentali;

b) rappresentando nei confronti dell’opinione pubblica e delle autorità in Svizzera e all’estero gli interessi dei suoi membri destinatari nella tutela del loro diritto all’autodeterminazione;

c) fornendo consulenza, nel limite delle sue possibilità, a tutte le persone che si rivolgono a lei.

d) sostenendo procedimenti legali in Svizzera e all’estero nella misura in cui essi servano a far valere i diritti umani e le libertà fondamentali, segnatamente per quanto riguarda la vita e la morte;

e) promuovendo o sostenendo altri sforzi anche di terzi che, secondo il parere degli organi dell’Associazione, possano servire al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione stessa.

3In particolare, l’Associazione accompagna i membri destinatari nella preparazione della loro dipartita con le seguenti prestazioni:

a) l’Associazione è garante, per ogni membro destinatario, delle direttive anticipate, valide ai sensi della legge, che devono essere rispettate da medici e ospedali. Per il rispetto delle direttive anticipate, l’Associazione fornisce assistenza legale per il tramite di un avvocato;

b) l’Associazione assiste e accompagna con personale qualificato i membri destinatari che, a causa delle sofferenze diventate insopportabili, decidono di porre fine alla loro vita, preferendo una morte liberamente scelta all’accanimento medico.

4Per il raggiungimento di questi obiettivi, l’Associazione può sostenere persone fisiche o giuridiche, partecipare a persone giuridiche o costituire persone giuridiche.

5L’Associazione non persegue né scopi di lucro né il mutuo soccorso. Se costituisce persone giuridiche, neppure queste possono perseguire scopi di lucro.

 

Art. 3 Membri

1Gli associati si suddividono in tre categorie: membri attivi, membri del consiglio e membri destinatari. Sull’ammissione di nuovi membri di ogni categoria decide il Segretario generale dell’Associazione.

2Il Segretario generale non è tenuto a indicare i motivi di un eventuale rifiuto.

3Il Segretario generale può escludere in ogni momento, con decisione inappellabile, i membri che ledono gli scopi dell’Associazione.

 

Art. 4 Diritti e doveri dei membri

1I membri attivi godono di tutti i diritti associativi ai sensi delle disposizioni di legge. Essi sono tenuti a partecipare all’Assemblea generale e a versare la quota di membro attivo.

2Tutti gli altri membri non hanno diritto di voto in seno all’Assemblea generale. Essi sono tenuti a versare la quota di membro stabilita per la loro categoria dall’Assemblea generale.

3I membri del consiglio consentono all’Associazione di rendere pubblica la loro adesione al fine di promuovere l’Associazione e i suoi scopi. Essi prestano consulenza al Segretario generale per tutte le questioni inerenti all’attività dell’Associazione.

4I membri destinatari rinnovano annualmente la loro adesione versando la quota associativa. Essi hanno il diritto di formulare le proprie disposizioni anticipate e possono avvalersi delle prestazioni di accompagnamento alla morte da parte del personale dell’Associazione, nella misura in cui le disposizioni giuridiche e le condizioni dell’Associazione siano rispettate.

5È esclusa ogni responsabilità personale dei membri per gli impegni dell’Asso¬ciazione.

 

Art. 5 Organi

1L’Assemblea generale dei membri attivi è l’organo supremo dell’Associazione.

2L’organo direttivo è rappresentato dal Segretario generale.

3L’organo di controllo è il revisore, che può essere una persona fisica (non necessariamente membro dell’Associazione) o giuridica.

 

Art. 6 Assemblea generale

L’Assemblea generale dei membri attivi si tiene almeno una volta l’anno. Essa elegge il Segretario generale e il revisore, approva i conti di gestione e il bilancio, e fissa l’importo delle quote per tutte le categorie.

 

Art. 7 Segretario generale

1Il Segretario generale, nominato tra i membri attivi, delibera in merito a tutte le questioni che non competono agli altri organi e rappresenta l’Associazione verso l’esterno.

2Egli è autorizzato a delegare compiti. A tale scopo, può in particolare nominare mandatari le cui competenze abbracciano operazioni riguardanti terreni come pure atti processuali.

 

Art. 8 Revisore

1Il revisore verifica i conti e redige un rapporto all’attenzione dell’Assemblea generale.

2Egli può occuparsi anche di altri mandati di verifica all’attenzione dell’Assemblea generale.

 

Art. 9 Mezzi

1I fondi dell’Associazione sono costituiti dalle quote versate dai membri, da liberalità testamentarie e da donazioni.

2I membri di ogni categoria possono decidere liberamente, in base alle loro condi¬zioni, il contributo annuale che desiderano versare all’Associazione; la quota di membro stabilita dall’Assemblea generale è da considerare una quota minima.

3La tassa di adesione e le quote minime annuali delle diverse categorie sono stabilite dall’Assemblea generale in un regolamento.

4I membri che desiderano beneficiare di un accompagnamento alla morte corrispondono contributi particolari stabiliti dall’Assemblea generale in un regolamento. Essi comprendono un adeguato contributo di solidarietà al fine di rendere possibili le riduzioni e le esenzioni di cui al paragrafo seguente, e di confinanziare l’attività generale dell’Associazione.

5I membri di condizione finanziaria modesta possono essere esentati, in parte o del tutto, dall’obbligo di versare la tassa di adesione e/o la quota annuale. Le richieste in tal senso sono da inoltrare al Segretario generale con le motivazioni del caso. Le stesse condizioni valgono per il pagamento dei contributi supplementari.

 

Art. 10 Eccedenze

Gli avanzi di gestione sono impiegati dall’Associazione per l’ampliamento delle sue prestazioni, la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la libertà di scelta e l’autodeterminazione durante la vita e alla fine della vita, nonché per rafforzare le misure per prevenire rischiosi tentativi di suicidio e ridurre il numero di suicidi.

 

Art. 11 Revisione degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati in ogni momento. Per la modifica degli articoli 2, 3, 4 e 9 è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri attivi presenti all’Assemblea generale.

 

Art. 12 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a un’istituzione che persegue scopi identici o simili. È escluso il ristorno ai membri dei fondi societari.

 

 

 

Forch/Maur, 16 maggio 1998  /  20 dicembre 2002  /  14 dicembre 2004  /  3 dicembre 2018  /  8 febbraio 2023

 

Fa stato la versione tedesca degli statuti.

 

 

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